DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: NON SOLO CARTA
Il Documento di valutazione dei rischi denominato DVR è il documento all’interno del quale il datore di lavoro di un’azienda valuta tutti i possibili rischi per i lavoratori nel luogo di lavoro.
Tempo fa per le aziende con meno di 10 dipendenti non era necessario il DVR; ad oggi, invece, basta 1 solo dipendente per far scattare l’obbligo di compilazione, entro 90 giorni dalla data di assunzione.
Purtroppo la maggioranza delle aziende vive l’obbligo di redazione del DVR come una mera produzione di carta inutile, che non fa altro che rubare tempo e soldi alla produttività della propria azienda. Sicuramente, se questo documento viene realizzato con il solo scopo di avere “la carta” da presentare all’eventuale controllore di turno, per non prendersi una multa, il DVR non può che essere considerato proprio così, ovvero una perdita di tempo e soldi.
Invece, se il datore di lavoro si impegna ad agire con criterio, risulterà un documento utile a fare ordine, a tenere sotto controllo scadenze e manutenzioni di attrezzature e macchine, a controllare la produttività, a monitorare la formazione e di conseguenza la sicurezza del proprio personale. Il DVR può diventare quindi uno strumento indispensabile, che accompagna il datore di lavoro, sostenendolo in tutte gli aspetti della sua attività imprenditoriale.
Per questo motivo il legislatore ha previsto che per redigere il DVR ci sia la collaborazione di più figure: in primis il datore di lavoro, poi l’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), il Medico competente; infine occorre l’accettazione da parte del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) o RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
Ma come può la valutazione del rischio diventare utile per altri aspetti?
Per valutare il rischio occorre analizzare il processo produttivo in tutte le sue fasi:
– analizzare e inventariare tutte le attrezzature e macchine;
– controllare tutte le fasi della produzione: dalle modalità di approvvigionamento a quelle di commercio e trasporto, dall’organizzazione produttiva, all’attività lavorativa delle persone coinvolte nel processo produttivo. Questo non può che creare un pensiero critico e analitico che porta al miglioramento.
Una volta individuati i rischi legati ai processi produttivi dell’azienda è necessario dividere i lavoratori in gruppi omogenei, sulla base delle mansioni di cui si occupano, delle postazioni e dei turni di lavoro. Il rischio va inoltre in qualche modo “pesato”, in modo da poterlo, non solo riconoscere, ma anche quantificare e di solito lo si fa con una matrice di rischio attraverso cui si analizza la pericolosità, tenendo conto dell’entità del potenziale danno e delle relative probabilità di accadimento.
In ultimo va analizzato come ridurre il rischio o eliminarlo, definendo le misure di prevenzione e protezione, che sono le strategie per ridurre i rischi. Queste strategie variano a seconda dell’entità e del tipo di rischio: dal semplice DPI e formazione dell’operatore alla valutazione anche del cambio di attrezzature o modalità operative; possono quindi considerarsi una vera e propria scelta strategica che l’imprenditore deve mettere a bilancio.
Una volta che si sono quantificati e analizzati i rischi e definite le misure per ridurli, è necessario attuare queste misure con precisione e monitorare i risultati attraverso un controllo periodico. La valutazione dei rischi per questo motivo non può essere eseguita solo una volta per tutta la vita della azienda, ma va revisionata periodicamente per evitare di vanificare risorse ed energie.
La tempistiche di revisione del DVR variano a seconda del tipo di attività, in ogni caso comunque va effettuata obbligatoriamente entro 30 giorni dal momento in cui si verificano modifiche sostanziali nella definizione dei rischi, che consistono ad esempio nel cambio del datore di lavoro e/o del ciclo produttivo, quando si introducono nuove mansioni, nuove macchine o quando si cambia sede o si apre una nuova sede aziendale, oppure a seguito di infortuni o qualora il medico competente ne faccia richiesta.
Inoltre esistono dei tipi di rischio, definiti rischi da agenti fisici, per i quali il DVR deve essere aggiornato con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia (come definito all’art. 181 del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive). Rientrano ad esempio in questa categoria la valutazione del rumore, la movimentazione manuale dei carichi, il rischio chimico ecc. Quindi, la valutazione del rischio è fondamentale e in continua evoluzione visto che nei cantieri edili i livelli di esposizione sono alti, l’usura di macchinari è più veloce e i composti chimici presenti nei materiali variano come anche la cultura della sicurezza nel loro impiego.
Speriamo, attraverso questo articolo, di avervi fatto riflettere sull’importanza del documento di valutazione dei rischi!


