PRIMA O SECONDA CONVOCAZIONE?

Ecco, ora sei un condomino a tutti gli effetti e ti è arrivata la prima convocazione assembleare: che emozione!

Da bravo condomino diligente vai a cercare data e ora così da segnarle in agenda ed essere presente, ma è alle ore 00:00 del 25 dicembre ?!? Ma come gli salta in mente all’amministratore di scegliere una data del genere? Va bene che è uno stacanovista, ma qua stiamo esagerando!! Manco il parroco fa più la messa di Natale a mezzanotte?!?!

Poi noti che in grande c’è scritto una data fattibile, ma tu sei uno preciso e ti scoccia non essere presente alla prima convocazione, ma la seconda è molto più appetibile.

È una situazione normale, è obbligatorio convocare l’assemblea, ma si preferisce far andare deserta la prima convocazione e invece riunirsi in seconda convocazione perché la legge prevede un quorum più basso necessario per le delibere dell’assemblea e questo rende più semplice prendere le decisioni.

MA COS’È IL QUORUM???

 Ne esistono di 2 tipi:

  • Quorum costitutivo: cioè il numero minimo di condomini che devono essere presenti affinché la riunione possa considerarsi valida
  • Quorum deliberativo: cioè il numero minimo di consensi necessari per ritenere valida la votazione.

La soglia del quorum, come già accennato, cambia a seconda che l’assemblea si svolga in prima o seconda convocazione.

QUORUM COSTITUTIVO

Prima convocazione: 2/3 del valore dell’edificio (667 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti

Seconda convocazione: 1/3 del valore dell’edificio (334 millesimi) e 1/3 dei partecipanti

QUORUM DELIBERATIVO

Prima convocazione: 1/2 del valore dell’edificio (500 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti

Seconda convocazione:1/3 del valore dell’edificio (334 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti

Il valore dell’edificio si considera in millesimi, la totalità dell’edificio ha come valore 1000 mentre ad ogni unità immobiliare funzionalmente autonoma vengono attribuiti dei millesimi che si calcolano seguendo determinati parametri univoci per tutto l’edificio e determinano la “quota di proprietà” delle varie parti comuni.

I partecipanti sono considerati in relazione alla proprietà delle unità immobiliari con diritto di voto, cioè, se ci sono due comproprietari, valgono come un partecipante in quanto si considera l’unità immobiliare, mentre se ci sono delle pertinenze si considera solo l’unità immobiliare principale.

A questo punto non resta che augurarvi… Buona assemblea!