“A FAZ DA PAR ME” – LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA – #lofacciofareamiocuggginocheèbravo
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Accade molto spesso che i proprietari di casa vogliano intervenire in cantiere eseguendo direttamente parte delle lavorazioni edili oggetto dell’appalto. Il legislatore, quando ha scritto il Codice degli Appalti e il Testo Unico sulla sicurezza, probabilmente non ha pensato a questa situazione poiché non è presente un paragrafo o una circolare esplicativa dedicata all’“economia diretta”.
Vediamo allora come possiamo fare per ordinare queste richieste con le informazioni in nostro possesso. Di fatto, nelle normative nazionali e regionali, non vi è un espresso divieto di effettuare lavori in economia diretta; significa quindi che si possono fare, ma il “come” e il “quando”, non essendo definiti da legge, vanno valutati caso per caso.
In alcuni Comuni, ad esempio, per regolare questo aspetto è stato inserito un esplicito divieto o una limitazione dell’economia diretta; pertanto occorre sempre prima verificare il regolamento edilizio comunale vigente (RUE), nonché ovviamente rispettare la normativa in materia di edilizia e sicurezza, denunciando al Comune quali lavori, all’interno del titolo edilizio presentato, verranno svolti direttamente.
Lavori in quota o per i quali sia necessario montare un ponteggio o un trabattello, opere murarie sismiche o con utilizzo di cemento armato, o ancora, interventi sugli impianti elettrici o idrotermosanitari e gas (dove è necessario emettere le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 oppure le certificazioni di posa), sono solo alcune delle lavorazioni rischiose per poter svolgere le quali la norma impone di essere un operatore specializzato. Si evince che, per potere svolgere questo tipo di opere direttamente, occorre che il proprietario sia in possesso di idonea formazione e dei requisiti di legge richiesti.
Questo può essere ad esempio il caso di un’abitazione di proprietà di un muratore o di un elettricista.
Se invece il proprietario non ha alcuna professionalità in materia edilizia ma è giovane e volenteroso, oppure ha un cugggino* pronto ad intervenire, cosa si può fare?
Se si tratta di lavori in “edilizia libera”, ovvero opere di manutenzione ordinaria che non richiedono alcuna specializzazione, il Direttore Lavori (D.L.) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) possono decidere se assumersi il rischio, in accordo con le imprese affidatarie e permettere quindi al cliente (o al suddetto cugggino*) di operare in cantiere per eseguire tali mansioni.
Ovviamente resta inteso che il cantiere presenta un grande rischio interferenziale, quindi, una persona non specializzata, per mancata formazione, potrebbe trovarsi coinvolta in un infortunio e in quel caso la responsabilità andrebbe suddivisa tra il proprietario e tutti i soggetti, comprese le imprese, perché assieme ad esse si organizza il Sistema di Sicurezza e Prevenzione del cantiere. Inoltre occorre anche valutare come assicurare il cugggino* e pagargli i contributi previdenziali (nel caso in cui non dovesse essere provvisto di adeguata p.iva).

Ma perché viene richiesta tutta questa attenzione e specializzazione in cantiere?
L’impressione di tanti clienti è che per tirare giù un muro o demolire un pavimento non ci voglia tutta questa attenzione… ma perché si sottostima il rischio?
Il cantiere è un luogo di lavoro e purtroppo l’edilizia è il settore dove accadono il maggior numero di infortuni sul lavoro, per questo motivo il legislatore ha voluto incaricare numerosi e diversi soggetti interni al cantiere, nella tutela della salute e sicurezza degli operatori.
Diversamente da quello che accade negli altri luoghi di lavoro fissi, il cantiere è per sua natura temporaneo e le attività che si svolgono al suo interno comportano rischi di entità assai variabile (quota, scavi, impianti elettrici temporanei, spazi confinati, scavi, sostanze tossiche, materiali infiammabili, macchine in movimento, attrezzature manuali…) aggravata dalle condizioni metereologiche e dal rischio interferenziale tra i vari operatori e i soggetti esterni.
Per questi motivi, occorre per prima cosa in fase di accantieramento installare il quadro elettrico di cantiere e il suo impianto (prolunghe e prese), certificarlo, verificare la messa a terra e denunciarla ad INAIL. Inoltre occorre affiggere la cartellonistica con il divieto di accesso ai non addetti e i segnali di pericolo e divieto, nonché installare i servizi igienici per il personale. Le uniche figure che possono accedere al cantiere ogni volta che lo ritengono opportuno e senza autorizzazione sono: il Direttore Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (il quale può anche allontanare le imprese dal cantiere se non in regola o inadempienti e sospendere il cantiere per situazione di pericolo grave ed imminente). Tra queste figure, come vediamo, non è contemplato il proprietario.
Quindi chiunque, per poter accedere al cantiere, deve essere a conoscenza dei contenuti del PSC, informare il CSE con anticipo e deve avere l’autorizzazione da parte del Direttore Lavori. Per questo motivo, nei POS delle Ditte, è importante che figurino i nomi di tutti i soggetti che dovranno accedere al cantiere quali ad esempio: tecnici di cantiere, dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, fornitori, subappaltatori….
In ultima analisi, alla luce di quanto detto, il proprietario può sì partecipare ed eseguire le opere in economia diretta, ma solo in accordo con tutti i soggetti coinvolti e i responsabili del cantiere, assicurandosi che il proprio cugggino* sia nella situazione più sicura possibile, per evitare di farsi male e fare male.
*cugggino: s. m. (f. –a) [dal fr. ant. cosin, che risale a una pronuncia vezzeggiativa del lat. consobrinus «kùgggggggìno»] – Figura mitologica, diffusa nel mondo lavorativo dei professionisti, che sa fare tutto, conosce tutto, è amico di tutti, costa poco o nulla, è immune da qualunque legislazione, sanzione e infortunio, è pronto all’uso, sempre disponibile per spargere il verbo della sua conoscenza, con commenti spesso non richiesti. L’unico difetto è che, in casi di reale necessità o difficoltà, normalmente sparisce o rimanda ai soggetti titolati la responsabilità e la risoluzione del problema che lui stesso ha contribuito a creare.


