Nuovo codice appalti: un altro passo verso il cantiere del 3000

Il nuovo codice appalti, ovvero d.lgs 36/2023, diventa ufficialmente operativo l’1 luglio 2023, sostituendo il d.lgs 50/2016 GRADUALMENTE (per fortuna, visto i grandi cambiamenti che porta in grembo, ancora non molto chiari dal punto di vista della loro messa in opera).

Di seguito un breve elenco delle novità che, seppur riassunte all’osso, risultano alquanto impattanti perché spingono anche il “muratore” (figura mitica e di grande spessore in Romagna) a diventare versione 3.0.

Quindi, oltre alla montagna di corsi abilitativi e qualificanti che è tenuto a frequentare (come noi tecnici che però siamo normalmente esentati dallo sforzo fisico) il muratore si trova improvvisamente catapultato nel mondo virtuale del BIM (Building Information Modeling).

Per prima cosa andiamo ad illustrare gli aspetti tecnici:
Il codice abbandona la ormai storica suddivisione della progettazione nelle tre fasi, che per chi ha studiato come noi sulla Legge Merloni, nelle sue varie versioni, è una novità sconvolgente; quindi non più:
preliminare: intesa come studi di fattibilità e prime stime economiche;
definitiva: progettazione atta alla raccolta di tutti i permessi sovraordinati per l’approvazione del titolo;
esecutiva: progettazione per la cantierizzazione dell’opera.

ma viene ridotta in sole due fasi:
progetto di fattibilità economica
progetto esecutivo.
Una vera rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici, la loro programmazione, i corrispettivi annessi e le gare. Inoltre significa che nel progetto esecutivo dovranno essere introdotti tutti i particolari esecutivi e annessi da poter consegnare in cantiere al nostro muratore 3.0.

Viene reintrodotto l’appalto integrato, quindi l’affidamento (e di seguito vedremo la liberalizzazione degli affidamenti) di progettazione esecutiva e di lavori pubblici sulla base del SOLO progetto di fattibilità economica.
Per i non addetti ai lavori significa che studi privati e aziende avranno molte più possibilità di progettare ed eseguire opere pubbliche, anche con affidamenti diretti, senza gare.
Di conseguenza gli studi e le imprese (fatte dai muratori 3.0) si troveranno a progettare gomito a gomito l’opera, e da qui nascono le esigenze di dotarsi di strumentazione fantascientifica come i “muratori robot” per poter essere competitivi.

Nasce il RUP inteso non come Responsabile Unico del Procedimento ma Responsabile Unico del Progetto.
L’acronimo rimane lo stesso ma cambia di molto il ruolo “politico”: come il precedente, rimane il soggetto che deve assicurare che l’opera pubblica sia completata, ma a differenza del R.U. del Procedimento, il nuovo R.U. del Progetto non segue più tutta l’opera dalla ideazione al collaudo, ma deve assicurarsi che ciascuna fase in cui si può suddividere l’opera (come un project manager) venga completata. Per far questo nasceranno di conseguenza dei sotto responsabili di ciascuna fase, (esempio un responsabile del progetto di fattibilità economica, un responsabile per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione, ….) i quali dovranno relazionare il loro operato al nuovo R.U.P. che tirerà le fila di tutto e dovrà assicurarsi che si raggiungano gli obiettivi…
Come?
Tramite il BIM ovviamente, infatti, tutti i progetti superiori al milione di euro, dall’1 gennaio 2025 andranno gestiti obbligatoriamente tramite BIM, quindi la Pubblica Amministrazione, così come i privati, dovranno attrezzarsi e industrializzarsi per progettare e costruire attraverso i sistemi BIM, ma anche per rendicontare ed eseguire l’opera.

Gli appalti e i servizi vengono ulteriormente liberalizzati nei loro affidamenti, evitando di dover indire gare ma potendo utilizzare affidamenti più snelli se non addirittura diretti.

Per appalti sotto-soglia:
– affidamento diretto per contratti inferiori a 150.000 euro;
– procedure negoziate senza bando con invito a 5 o 10 operatori rispettivamente per lavori inferiori al milione e per lavori dal milione di euro alla soglia comunitaria di riferimento;

Per servizi di ingegneria e architettura:
– affidamento diretto per lavori di importi inferiori a 150.000 euro;
– affidamento diretto dei servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura inferiori a 140.000 euro;
– procedura negoziata con almeno 5 operatori per lavori dal miliore di euro alla soglia comunitaria;
– procedura negoziata con almeno 5 operatori per servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura da 140.000 euro alla soglia comunitaria.

Si liberalizza il subappalto a cascata, ma va ricordato che, l’introduzione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) di congruità e la necessità di dotarsi di attestazione SOA, limitano automaticamente il fenomeno del “subappalto selvaggio” e spingono alla professionalizzazione degli operatori del settore edile, con l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili.

Riassumendo il nuovo codice, assieme alle introduzioni del Durc di congruità, gli utilizzi dei BIM e le disposizioni della agenda digitale, va a costituire un ulteriore mattoncino nel raggiungimento di una maggiore professionalizzazione del settore della edilizia, con una forte spinta alla innovazione e competitività sul settore privato.

Rivoluziona non solo la figura del progettista ma anche del muratore, verso una versione 3.0 futuristica del cantiere.