DETRAZIONI – CARATTERISTICHE DEI BONUS FISCALI
Cumulabilità delle agevolazioni
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Lavori eseguiti congiuntamente
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus ad interventi trainati occorre che:
- le spese sostenute per gli interventi trainanti siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
- le spese per gli interventi trainati siano effettuate nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’ intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Cessione del credito
Il D.L rilancio ha esteso la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura anche al bonus ristrutturazioni e ell’eco-bonus.
Ha inoltre introdotto la possibilità di cedere il credito un numero di volte illimitato e la possibilità di cedere il credito alle banche e agli istituti di credito.
Possono beneficiare della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli
strumentali o merce.
NB la sola residenza non da accesso alla detrazione.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado) e il componente dell’unione civile - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Come effettuare i pagamenti
È necessario inoltre che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- causale del versamento: deve essere indicata la normativa di riferimento della detrazione di cui si intende usufruire
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Quindi, nell’ eventualità che l’Agenzia delle Entrate voglia fare un controllo, il contribuente deve farsi trovare in regola coi seguenti documenti:
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute
- se l’immobile non è ancora censito: domanda di accatastamento
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
- per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali: delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile: dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’ esecuzione dei lavori, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.


