CONTENZIOSO IN CANTIERE: Il ruolo del direttore lavori e i litigi tra imprese e clienti
Il direttore lavori è la figura responsabile del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento; ovvero, è il soggetto formato e responsabile che deve assicurare al cliente che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte e a norma di legge e che siano conformi al progetto e al contratto.
Per poter svolgere queste funzioni, il direttore lavori ha necessità che gli venga consegnato il contratto e che sia costantemente informato dei pagamenti, di eventuali varianti o modifiche, anche lievi, che il cliente richiede all’impresa, o non potrà svolgere per intero la sua funzione. Inoltre il cliente deve interfacciarsi con il direttore lavori prima di dare indicazioni all’impresa o quest’ultima si troverà ad eseguire opere senza aver concordato il prezzo e senza la certezza di vedersele poi riconosciute economicamente e validate come opere eseguite a regola d’arte.
Viene quindi a crearsi una catena di comando nella quale il direttore lavori diventa il rappresentante della volontà del cliente, la quale è esplicitata grazie ai disegni di progetto e al contratto, completo di tutti i prezzi e modalità di pagamento.
Purtroppo accade spesso che questa “linea di comando” sia poco chiara, sia al cliente che, giustamente, vuole comandare l’impresa che paga, sia all’impresa che vuole accontentare il cliente e vedersi pagato il proprio lavoro; può capitare quindi che il direttore lavori non venga informato o coinvolto in queste scelte e poi si trovi a dover gestire la mediazione tra impresa e cliente se qualcosa non va.
Come può gestire questa mediazione il direttore lavori?
Durante i lavori, il direttore lavori, appena viene a conoscenza di un contenzioso, può proporre anche attraverso i preziari ufficiali ed i prezzi unitari del contratto, un nuovo prezzo medio; ma è probabile che nessuna delle due parti, cliente e impresa, siano in accordo.
Il direttore lavori può indicare le opere di ripristino da effettuare se esse non risultano a regola d’arte ed imporlo alla impresa che ha l’obbligo di eseguirle (ovviamente può presentare riserva ma è obbligata a seguire il D.L. e fare ciò che richiede). Difficilmente tali lavori potranno essere in qualche modo imputati a carico del cliente, in quanto, seppur richiesti da lui, l’impresa sa bene che devono essere vagliati dal direttore lavori per quanto riguarda la regola d’arte e la legittimazione, ma rimane comunque una situazione difficile da gestire.
Se per qualche ragione si viene a creare un contenzioso, ovvero non si trova un accordo, viene in aiuto il D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 che, all’art. 12, prevede che il direttore lavori, al termine dei lavori, rediga tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, non appena riceve comunicazione ufficiale dall’impresa che i lavori sono stati ultimati (e comunque dopo aver effettuato in contraddittorio gli appositi accertamenti con essa, perché la data del certificato è una data ufficiale).
Per adempiere a questa richiesta di legge, ed attestare la data ultimazione lavori, si può quindi redigere un “verbale di fine lavori” che contenga il certificato di ultimazione lavori ed il verbale di contestazione nel caso ci siano delle “riserve” ovvero delle opere contestate, non fatte o mal fatte. In pratica quindi il verbale di fine lavori va concordato con l’impresa come data in cui eseguirlo, va fatto il prima possibile per evitare che vengano imputati ritardi all’impresa e va fatto in contraddittorio con impresa, preferibilmente alla presenza dei clienti (questo per una maggiore comprensione da parte dei clienti di cosa si sta eseguendo e che risvolti tale documento può avere).
Nel caso risultino piccole lavorazioni da integrare, nei lavori pubblici dove è previsto nel bando, o nei lavori privati dove è previsto in contratto, si prevedono di solito un massimo di 60 giorni per completare tali lavori che comunque devono essere sempre di piccola entità, marginali e non incidenti l’uso e la funzionalità dei lavori. Se questi 60 giorni non si rispettano si deve redigere un nuovo certificato perché il primo perde di efficacia.
Nei lavori pubblici il verbale di fine lavori va inviato al RUP (responsabile unico del procedimento) che rilascia una copia conforme all’esecutore.
Il verbale di contestazione, non necessariamente coincide con il verbale di fine lavori, infatti viene eseguito in contraddittorio con l’impresa anche alla data di scadenza prevista sul contratto, in modo da poter applicare le penali previste per ritardata esecuzione.
Ma quindi come si fa a chiudere un lavoro se non ci si mette d’accordo sulle “riserve” (opere contestate)?
L’impresa deve presentare la sua “riserva” e ha l’obbligo di quantificarla precisamente, ovvero deve indicare il calcolo analitico per la quale richiede un pagamento maggiorativo. Il Direttore lavori deve presentare la sua controdeduzione al cliente, sulla base della riserva presentata dalla impresa. Il cliente o RUP formula una proposta di accordo bonario e se questa soluzione non viene accettata, si utilizza la mediazione di legali e periti per la individuazione di una soluzione.



