Da dove nasce il DURC di congruità?
Nel 2002 nacque il DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Inizialmente serviva solo per i lavori pubblici, ad assicurare, alla Pubblica Amministrazione affidataria, che la ditta pagava regolarmente i contributi ai propri operai; questo perchè per legge, se la ditta che opera in un cantiere non paga i propri operai, questi si possono rifare sul committente dei lavori. Con il decreto attuativo della Legge Biagi D.lgs 276/2003 venne estesa l’applicazione del DURC anche ai cantieri privati.
Con la Circolare n.19/E della Agenzia delle Entrate del 27/05/2022 viene indicato che, se un cantiere vuole beneficiare dei bonus edilizi, le imprese con dipendenti che svolgono lavori edili devono applicare il CCNL Edile con ente bilaterale di settore definito dalla Cassa Edile (in pratica i contratti F12 – F15 – F18).
I contratti suddetti prevedono un minimo salariale per gli operai edili e, all’interno del compenso orario, una parte viene accantonata obbligatoriamente e viene utilizzata, oltre ai fini assicurativi e contributivi, anche per la formazione gratuita da parte delle Scuole Edili. Le imprese iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa hanno l’obbligo di caricare mensilmente le ore dei loro operai e segnalare in quale cantiere sono impiegati.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M 143/2021 per i cantieri con importi lavori pari o superiori a 70.000 euro (iva e spese tecniche escluse) occorre dimostrare la congruità della manodopera edile impiegata attraverso il documento DURC di congruità, da richiedere ed ottenere prima del saldo finale dell’opera.
Quando è richiesto il DURC di congruità?
Per tutti i lavori pubblici o privati, con valore dell’opera pari o superiore a 70.000 euro (iva e spese tecniche escluse). Va richiesto alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza della impresa affidataria, sempre prima di procedere con il saldo finale dei lavori.
Perchè hanno introdotto il DURC di congruità?
- Per evitare il dumping contrattualistico e proteggere la dignità degli operai edili;
- Per combattere il lavoro in nero nei cantieri edili;
- Al fine di proteggere la dignità dell’operaio edile subappaltatore, che deve poter avere lo stesso trattamento della impresa principale affidataria.
- Per assicurare che gli operai edili possano godere della formazione gratuita di cui il loro contratto gode, in modo da garantire una maggiore formazione in modo tale da ridurre il più possibile gli incidenti sul lavoro.
Cos’è il dumping contrattualistico?
Se la ditta che effettua lavori edili non applica i contratti di settore, la propria forza lavoro costerà meno di quella degli operai edili con contratti (F12-F15-F18). Se un’impresa affidataria di opere edili subappalta lavori ad una ditta che esegue opere edili ma che non applica i contratti di settore, i suoi operai costeranno di meno di quelli della ditta affidataria e quindi al lavoratore della ditta subappaltatrice verrà richiesto di svolgere lavori e mansioni con livello salariale e contributivo inferiore alla sua reale mansione.
Il subappalto non deve essere un modo di risparmiare sulla pelle dell’operaio della ditta subappaltatrice che viene sottopagato rispetto a quanto per legge gli è dovuto.
Chi deve richiedere il DURC di congruità?
Lo richiede l’impresa affidataria di lavori pari o superiori a 70.000 euro (iva e spese tecniche escluse).
Vediamo nel dettaglio un esempio pratico:
Il signor Pietro ha affidato alla ditta Tecno tutti i lavori per importo 80.000 euro (iva e spese tecniche escluse). Tecno subappalta 10.000 euro di lavori edili ed esegue direttamente 70.000 euro di lavori impiantisti. Tecno deve richiedere il DURC di congruità, in quanto ditta affidataria, in cui si espliciterà che su un totale di 80.000 euro di lavori ci sono 10.000 euro di lavori edili (subappaltati alla ditta Ciccioedile).
Ogni mese la ditta Ciccioedile caricherà sulla Cassa Edile le ore dei suoi operai per quel cantiere, e quando la ditta Tecno richiederà il DURC di congruità per risultare regolare dovranno esserci un numero di ore di manodopera in Cassa Edile, per il cantiere del signor Pietro, pari ad un minimo del 22% di 10.000 euro.
È dunque ovvio che se gli operai di Ciccioedile non sono iscritti in Cassa Edile o lavorano in nero, il DURC di congruità non può risultare congruo perché le ore saranno zero.
Attenzione che nel caso in cui il signor Pietro affidi direttamente a Tecno solo i lavori impiantistici da 70.000 euro e affidi direttamente alla ditta Ciccioedile le opere edili da 10.000 euro, sarà la ditta Coccioedile a richiedere il DURC di congruità e non la ditta Tecno, in quanto Ciccioedile impresa affidataria diretta delle opere edili.
Cosa succede se il DURC di congruità è non regolare?
Se rispetto agli indici di riferimento, la non regolarità rientra entro un 5%, il Direttore dei Lavori può motivare con relazione perché in quel cantiere si è utilizzata poca manodopera per eseguire quell’importo di lavori edili.
Se superiore al 5% si può inviare documentazione idonea alla Cassa Edile/Edilcassa per motivare la percentuale di incidenza così bassa (ad esempio in commercio esiste il muratore-robot che potrebbe motivare la bassa incidenza di manodopera “umana” nel cantiere).
Se non si riesce a motivare in alcun modo, la verifica risulta negativa, si incorre nella perdita dei bonus edilizi per il relativo cantiere e sulla impresa tale esito inciderà sulle successive richieste di regolarità contributiva dell’impresa.


