Il Direttore dei Lavori… questo sconosciuto

Il Direttore dei Lavori, è una figura obbligatoria nei cantieri edili e, mentre nei cantieri pubblici (dove tutti sono addetti ai lavori) è risaputo che figura sia e quali compiti svolga, nei cantieri privati raramente se ne ha consapevolezza.

Brevemente si può dire che il Direttore dei Lavori verifichi che vengano eseguite le opere nel rispetto del progetto e a regola d’arte, seguendo il progredire dei lavori e senza sopprimere l’iniziativa e l’autonomia dell’appaltatore (impresa incaricata) sui cui grava la diretta responsabilità della buona e puntuale esecuzione dell’opera.

Due delle obiezioni più comuni da parte del cliente privato in merito all’operato del Direttore dei lavori potrebbero essere le seguenti: la prima: “Il mio tecnico non è mai venuto in cantiere, la direzione lavori non la pago perché me la sono fatta da solo” e la seconda, in fase di preventivo, è: “Ma se pago il tecnico per presentare la SCIA perché devo pagare anche la direzione lavori?”.

Nel primo caso, basterebbe informare che il cliente ha il superpotere di concordare con il proprio tecnico quanti sopralluoghi e che tipo di report vuole ricevere da lui. Infatti, come nei lavori pubblici, il RUP (Responsabile unico del procedimento) richiede al Direttore dei Lavori di presentargli un periodico rapporto sulle attività di cantiere e sul suo andamento, così anche il cliente(che è il Responsabile dei lavori) ha questo diritto sul proprio tecnico. Quindi se ci si accorda con scadenza settimanale il cliente sa che ogni settimana il proprio Direttore lavori gli fornirà un resoconto di come procede il suo cantiere, analizzando sia gli aspetti realizzativi, il cronoprogramma, i materiali impiegati e l’economia del cantiere. Nel caso in cui cliente e tecnico non si siano accordi e il Direttore dei Lavori non si sia realmente presentato in cantiere cosa può accadere? Se il lavoro presenta dei vizi, il Direttore dei Lavori non avendo documenti che attestino di avere presentato comunicazioni denominate “ordini di servizio” alle imprese in cui contestava la non regolare realizzazione dei lavori, diventa co-responsabile del vizio mentre nel caso in cui non siano presenti vizi apparenti rimane comunque responsabile dell’opera senza averla però suo malgrado davvero supervisionata.

 

Analizziamo ora la seconda obiezione: “Ma se ti pago per presentare la SCIA perché ti devo pagare anche la direzione lavori?”
Per semplicità si può spiegare che il progettista è responsabile che il progetto da lui redatto sia rispettoso di tutte le norme di settore e sia effettivamente realizzabile, mentre il direttore dei lavori è responsabile che l’opera venga eseguita come da progetto e come da contratti sottoscritti con le aziende nel rispetto del cronoprogramma e del quadro economico. Riassumendo, dato che il cliente difficilmente conosce i propri obblighi e diritti, la cosa migliore è che il tecnico si renda accessibile, pianifichi il proprio lavoro e proponga al cliente una metodologia di lavoro e una assistenza che lo aiuti ad avere il controllo del proprio cantiere con una periodicità concordata e definita da entrambi sulla base del tipo di intervento e bisogno.

 

FONTI: D.M. 7 marzo 2018 n.49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni; Attilio Valentinetti – “La pratica amministrativa e contabile nella condotta di opere pubbliche” – Biblioteca Vannini